Assicurazione per eventi catastrofali Obbligatoria: domande frequenti

imprenditori cercano risposte sulla polizza catastrofale
Condividi

Hai dubbi sulla nuova normativa che impone alle imprese di stipulare una polizza contro eventi naturali catastrofici? In questa sezione trovi le risposte alle domande più comuni su rischi coperti, categorie obbligate, beni assicurabili, esclusioni, modalità di calcolo del premio e molto altro.
Scopri cosa prevede la legge, come adeguarti entro il 31 marzo 2025 ed evitare il rischio di esclusione da bandi pubblici, finanziamenti e contributi in caso di calamità naturali.

Consulta le nostre FAQ per capire tutto ciò che serve sulla polizza catastrofale obbligatoria per imprese.

I rischi catastrofali si riferiscono a eventi calamitosi naturali di grande portata che possono causare danni catastrofali significativi a persone, cose e infrastrutture. Questi eventi, spesso imprevedibili, possono avere un impatto devastante sull’economia e sulla società nel suo complesso.

Ecco alcuni esempi di rischi catastrofali:

  • Sismi: terremoti che possono provocare il crollo di edifici e infrastrutture.
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: eventi che causano l’allagamento di vaste aree, danneggiando abitazioni, attività commerciali e infrastrutture.
  • Frane: smottamenti di terreno che possono distruggere abitazioni, strade e altre infrastrutture.

Le caratteristiche principali dei rischi catastrofali includono:

  • Alta intensità: eventi di grande magnitudo con potenziali danni ingenti.
  • Bassa frequenza: eventi rari, ma con un impatto devastante quando si verificano.
  • Difficile prevedibilità: la natura imprevedibile di questi eventi rende difficile la prevenzione e la mitigazione dei danni.

Concentrazione del rischio: i danni catastrofali tendono a concentrarsi in aree geografiche specifiche.

A causa del loro potenziale distruttivo, la gestione dei rischi catastrofali richiede un approccio integrato che coinvolga governo, imprese e cittadini. Strumenti come le polizze assicurative contro le catastrofi naturali possono contribuire a mitigare l’impatto economico di questi eventi.

Continuità operativa aziendale: il ruolo strategico della Polizza Anticatastrofi

La polizza rischi catastrofali obbligatoria è un’assicurazione che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto in Italia con lo scopo di proteggere le imprese dai danni economici derivanti da eventi naturali catastrofali.

Ecco i punti chiave:

  • Obbligatorietà: La legge impone a determinate categorie di imprese, tutte quelle iscritte al Registro delle Imprese, tranne quelle agricole, di stipulare questa assicurazione.
  • Scopo: L’obiettivo è tutelare il patrimonio delle aziende e ridurre l’impatto finanziario di eventi catastrofici sul bilancio dello Stato.

Eventi coperti: La polizza deve coprire specifici eventi catastrofici, tra cui:

  • Sismi (terremoti)
  • Alluvioni
  • Frane
  • Inondazioni
  • Esondazioni

In sostanza, si tratta di una misura volta a rendere le imprese più resilienti di fronte a calamità naturali, trasferendo parte del rischio dal settore pubblico al settore assicurativo.

Nel contesto della polizza obbligatoria per le imprese, i “catastrofali” si riferiscono a quegli eventi naturali di grande portata che possono causare danni significativi.

Il decreto attuativo della legge di Bilancio 2024 specifica che questi eventi catastrofali includono:

  • Sismi: Terremoti di varia intensità.
  • Alluvioni: Inondazioni causate da straripamenti di fiumi o corsi d’acqua.
  • Inondazioni: Allagamenti di aree normalmente asciutte.
  • Esondazioni: Fuoriuscita di acqua da fiumi, laghi o altri corpi idrici.
  • Frane: Smottamenti e movimenti di massa del terreno.

Questi eventi sono caratterizzati dalla loro potenzialità di causare danni estesi a edifici, infrastrutture e attività economiche, giustificando la necessità di una copertura assicurativa specifica.

Impara a distinguere gli eventi catastrofali dalle calamità naturali.

Le garanzie catastrofali rappresentano le coperture assicurative specifiche che entrano in azione in caso di eventi naturali di grave entità. In particolare, nel contesto dell’assicurazione obbligatoria per le imprese, queste garanzie servono a:

  • Indennizzare i danni diretti: Forniscono un risarcimento per i danni causati direttamente da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni.
  • Coprire i costi di riparazione o sostituzione: L’indennizzo è destinato a coprire i costi necessari per riparare o sostituire beni aziendali danneggiati, come:
    • Immobili (edifici, stabilimenti)
    • Macchinari
    • Impianti
    • Attrezzature industriali o commerciali

In sostanza, le garanzie catastrofali offrono una protezione finanziaria essenziale per le imprese, consentendo loro di riprendersi più rapidamente dopo un evento catastrofico.

Esistono principalmente due modalità attraverso cui viene determinato il premio assicurativo per i rischi catastrofali, tenendo conto di diversi fattori di rischio:

Premio proporzionale al rischio

Questo tipo di premio viene calcolato in base alla valutazione del rischio specifico associato all’impresa. I fattori considerati includono:

  • Ubicazione geografica dell’azienda.
  • Vulnerabilità degli edifici e delle attrezzature.
  • Storico degli eventi catastrofali nella zona.
  • Mappe di rischio territoriale.
  • Modelli predittivi.

In pratica, le aziende situate in aree ad alto rischio o con beni particolarmente vulnerabili pagheranno premi più elevati.

Premio differenziato territorialmente

Questa modalità prevede la suddivisione del territorio in zone di rischio, con tariffe diverse per ciascuna zona.

Le imprese situate in zone ad alto rischio catastrofale, come quelle soggette a frequenti terremoti o alluvioni, avranno premi più alti rispetto a quelle in zone considerate più sicure.

Questo tipo di differenziazione premia quelle imprese site in zone con minore rischio.

In entrambi i casi, l’obiettivo è quello di riflettere in modo equo il livello di rischio effettivo, in modo che il costo dell’assicurazione sia commisurato alla probabilità e all’entità potenziale dei danni.ie catastrofali offrono una protezione finanziaria essenziale per le imprese, consentendo loro di riprendersi più rapidamente dopo un evento catastrofico.

La risposta è chiara: la legge ha messo nero su bianco chi deve mettersi al riparo dai danni di terremoti, alluvioni e altre calamità. 

Ma chi rientra esattamente in questa categoria?

  • Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese: Se la tua attività è registrata, che tu sia una piccola impresa o una grande azienda, con sede in Italia o con una “base operativa” qui, sei nel mirino della legge.
  • Società tra professionisti (STP): Avete scelto la forma societaria per la vostra attività professionale? Allora, la polizza è un “must-have”.
  • Società di servizi: Anche se offrite servizi, se siete iscritti al Registro delle Imprese, non potete sfuggire all’obbligo.

Chi può tirare un sospiro di sollievo (per ora)?

  • Imprese agricole: Il settore agricolo ha una protezione dedicata, quindi per ora sono fuori da questo specifico obbligo.
  • Professionisti individuali: Se lavori in proprio, senza una società, per ora non sei obbligato.
  • Studi professionali associati (senza società): Se siete un gruppo di professionisti associati, ma non avete creato una società, non rientrate nell’obbligo.

Il dettaglio che fa la differenza:

La chiave di tutto è l’iscrizione al Registro delle Imprese. Se la tua attività è lì, e rientri nelle categorie sopra elencate, la polizza catastrofale è un obbligo di legge.

Gli eventi obbligatoriamente coperti sono:

  • Alluvione
  • Inondazione
  • Esondazione
  • Sisma
  • Frana

Definizioni specifiche:

Alluvione, Inondazione, Esondazione:
Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto di sedimenti (anche ad alta densità), dalle sponde usuali di corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, laghi, bacini anche temporanei, argini, o reti di drenaggio artificiale, causata da eventi atmosferici naturali.

Sisma:
Movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause interne (endogene). I beni assicurativi devono trovarsi in aree identificate dalle autorità competenti come interessate dal sisma, localizzate dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Frana:
Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un pendio o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, anche non derivato da infiltrazioni d’acqua.

NON rientrano in Alluvione/Inondazione/Esondazione:

  • Mareggiata, marea, maremoto.
  • Penetrazione d’acqua marina.
  • Variazioni della falda freatica.
  • Umidità, stillicidio, trasudamento.
  • Infiltrazione e allagamenti causa da incapacità di drenaggio del suolo (es.: “bombe d’acqua”).
  • Mancata o anomala produzione/distribuzione di energia non connessa direttamente all’inondazione o alluvione.
  • Danni derivanti direttamente o emanazione da azioni dell’uomo.

NON rientrano nella definizione di Sisma:

  • Eruzioni vulcaniche.
  • Bradisismo, subsidenza.
  • Valanghe, slavine.
  • Alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate.
  • Umidità, stillicidio, trasudamento.
  • Infiltrazione o penetrazione dell’acqua marina, anche in conseguenza del terremoto.
  • Radiazioni atomiche, danni causa da mancanza/anomalia nella distribuzione di energia non direttamente causate dal sisma.
  • Danni derivanti direttamente o emanazione da azioni dell’uomo.

NON rientrano nella definizione di Frana:

  • Sisma, alluvione, inondazione, esondazione.
  • Eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza.
  • Valanghe e slavine.
  • Movimento, scivolamento o distacco graduale di rocce, detriti o terra.
  • Frane derivanti da errori di progettazione o costruzione, se verificati entro 10 anni successivi ai lavori.
  • Frane già nota o potenzialmente nota prima della stipula della polizza.

I beni obbligatori coperti sono:

  • Terreni: copertura dei costi necessari a sgomberare, bonificare e ripristinare la condizione originaria del terreno.
  • Fabbricati: importo massimo assicurabile è il costo di ricostruzione a nuovo con beni equivalenti.
  • Impianti e Macchinari: costi per sostituzione con beni analoghi disponibili sul mercato (costo di rimpiazzo).
  • Attrezzature industriali e commerciali: come per impianti e macchinari, copertura del costo di rimpiazzo con beni equivalenti.

NON sono coperti:

  • Beni immobili abusivi o costruiti in assenza di autorizzazioni.
  • Merci non rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria.

La polizza Cat Nat copre esclusivamente danni materiali e diretti agli immobili e al loro contenuto.

Non copre i danni indiretti come la perdita d’attività ( business interrupt ), danni derivanti da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, o relativi a sostanze radioattive, esplosive o inquinanti.

Il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria è così definito:

  • Fabbricati : il valore massimo assicurabile (somma assicurata) corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo, cioè all’importo necessario per ricostruire l’immobile con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione).
  • Impianti, attrezzature e macchinari : la somma assicurata è pari al costo di sostituzione dei beni danneggiati con beni equivalenti disponibili sul mercato (costo di rimpiazzo).
  • Terreni : la somma assicurata corrisponde ai costi per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno nella condizione precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).

Le merci NON rientrano nel perimetro della copertura obbligatoria.

La polizza copre esclusivamente i danni materiali e diretti ai fabbricati e ai contenuti assicurativi (immobili, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali).

Sono esclusi esplicitamente:

  • Danni indiretti , come ad esempio la perdita di fatturato dovuto a interruzione di attività.
  • Danni derivanti direttamente dal comportamento attivo umano ei danni a terzi provocati dai beni assicurativi in ​​seguito agli eventi.
  • Danni derivanti direttamente o trasmessi da atti di conflitto armato, terrorismo, sabotaggio, tumulti.
  • Danni connessi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
  • Spese di demolizione e sgombero.

Sì, la polizza Rischi Catastrofali obbligatoria copre esclusivamente quanto previsto dalla Legge di Bilancio, ma le compagnie assicurative offrono generalmente la possibilità di integrare volontariamente la copertura, ad esempio contro eventi non inclusi obbligatoriamente come le cosiddette “bombe d’acqua” oppure per coprire danni indiretti come la interruzione dell’attività. È consigliabile rivolgersi al proprio assicuratore per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze specifiche. polizzaanticatstrofi.it 

In caso di ulteriori dubbi o necessità di approfondimento, si consiglia di rivolgersi direttamente al proprio assicuratore di riferimento: polizzaanticatstrofi.it 


Condividi
imprenditori cercano risposte sulla polizza catastrofale

Richiedi subito il tuo preventivo

Compila il modulo, ti risponderemo il più velocemente possibile

    I giudizi dei nostri clienti